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giovedì 6 dicembre 2012

TRUFFA TELEMATICA POSTE PAY 2

TRUFFA TELEMATICA POSTE PAY

INDIRIZZO DI PROVENIENZA:             Poste.it (info@poste.it)


OGGETTO: Gentile Cliente PostePay!‏


TESTO MESSAGGIO :

Gentile utente, Abbiamo rilevato attivita irregolari sul tuo conto Postepay Per proteggervi contro qualsiasi ulteriore non autorizzata tentativi di pagamento, abbiamo un accesso limitato al tuo conto. Si prega di prendere un minuto per rivedere i dettagli qui di seguito e quali misure si devono prendere per rimuovere i limiti. ----------------------------------- Dettagli di contestazione ----------------------------------- Caso Numero ID: IT-655-995-474 ----------------------------------- Cosa fare dopo ----------------------------------- Si prega di scaricare il modulo allegato a questa email e aprirlo in un browser web. Una volta aperto, vi verrа fornito con i passaggi per ripristinare l'accesso al conto. Apprezziamo la vostra comprensione mentre lavoriamo per garantire la vostra sicurezza account. Si prega di tornare da noi il piщ presto possibile Cordiali saluti, poste.it -------------------------------------------------- -------------------- Si prega di non rispondere a questa email perchй non stiamo monitorando la casella di posta. Per entrare in contatto con noi, accedi al tuo account e clicca su "Contattaci" al al fondo di ogni pagina. Copyright © 2012 posteitaliane.it Inc. Tutti i diritti riservati. Postepay Email ID IT-001-022-354

ALLEGATO: SI MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO L'ALLEGATO!

SI TRATTA DI PHISHING CIOE' UNA FRODE TELEMATICA

TRUFFA TELEMATICA ENI BUONI CARBURANTE


Come al solito le truffe sono in agguato in questa occasione tocca ai buoni carburante di eni, la mia raccomandazione è sempre quella di ignorarla e non fidarsi mai dei siti che non hanno dati e grafica originale di qualunque marchio, inoltre per usufruire di eventuali buoni o medesimo servizi recatevi sempre sul sito ufficiale agip o eni e mai attraverso mail fraudolente come questa in quanto vi indirizzano su siti pirata che nella maggior parte delle volte vi mostrano marchi rubati e immagini prese dal sito ufficiale ma non fanno parte di essi inoltre assicuratevi per buona norma che nel momento in cui vi troviate in siti dove vi richiede il pagamento osservato e cercate i simboli e i certificati di attendibilità del sito vi aiutarenno a capire sempre meglio se un sito è veiritiero oppure è una truffa, veniamo all'analisi della truffa in questione:



INDIRIZZO MAIL: Buoni Benzina a 1,00 Litro (enipetroli@eni.it) cercano di raggirarvi utilizzando questo indirizzo con il dominio eni.it ma fate attenzione!!!

OGGETTO: Agip Eni‏

 TESTO DELLA MAIL FRAUDOLENTA:

Agip ti regala 50 litri di carburante al costo di 1 euro litro vai sul sito
http://www.agip.tv
Completa la registrazione ricevi a casa tua i Buoni Carburante.

ALLEGATO: NO MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO IL LINK!

SI TRATTA DI PHISHING CIOE' UNA FRODE TELEMATICA
Indirizzo di redirect cliccando il link vi porterà su questo sito truffa: http://www.h2noshop.com/travel.eni.com/iveportal/cards/W155.PKG_RICONLINE.show_pageNL22.php

Dalle mie ricerche il sito non è per nessuna ragione collegato ad eni o agip di seguito i dati che il whois fornisce in maniera prziale in quanto il malevolo sito ha usufruito del servizio di privacy per evitare che sia visibile il suo nome:

 Registrant:
      Domain Discreet Privacy Service
      ATTN: agip.tv
      12808 Gran Bay Pkwy, West
      Jacksonville, FL 32258
      US
      Phone: 1-902-7492701
      Email:  @domaindiscreet.com



   Registrar Name....: Register.com
   Registrar Whois...: whois.register.com
   Registrar Homepage: www.register.com

   Domain Name: agip.tv
      Created on..............: 2012-12-05
      Expires on..............: 2013-12-05

   Administrative Contact:
      Domain Discreet Privacy Service
      ATTN: agip.tv
      12808 Gran Bay Pkwy, West
      Jacksonville, FL 32258
      US
      Phone: 1-902-7492701
      Email:  @domaindiscreet.com


   Technical  Contact:
      Domain Discreet Privacy Service
      ATTN: agip.tv
      12808 Gran Bay Pkwy, West
      Jacksonville, FL 32258
      US
      Phone: 1-902-7492701
      Email:  @domaindiscreet.com


   DNS Servers:
      dns249.d.register.com
      dns145.c.register.com
      dns047.b.register.com
      dns086.a.register.com

giovedì 29 novembre 2012

TRUFFA TELEMATICA POSTE ITALIANE 2


INDIRIZZO DI PROVENIENZA: PosteItaliane (smyuzg@fore.it)

OGGETTO: Secondo avviso ZBJKLIIXKK

TESTO MESSAGGIO :

Gentile Cliente,

Stiamo aggiornando il nostro database utenti.

Si prega di scaricare il file allegato e compilare il modulo
Dopo aver inserito i dettagli clicca accedi.

NOTA: Se non compilare il modulo in 48 ore portera alla
cancellazione dell’account.

Copyright © 2012 Postepay.it, Inc.

Tutti i diritti riservati.


ALLEGATO: SI MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO E NON SCARICATELO!

SI TRATTA DI PHISHING CIOE' UNA FRODE TELEMATICA

TRUFFA TELEMATICA BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 3

INDIRIZZO DI PROVENIENZA: BPER (coxeys@www.bper.it) Fate Attenzione non è Banca popolare dell'Emilia RomagnA  in quanto anche se il dominio è lo stesso non invia mai modulistica per completare nulla via email ma solo tramite posta, fax e in banca.


OGGETTO: La password e stata aggiornata correttamente ‏

TESTO MESSAGGIO :

GRUPPO BPER SERVIZI ON LINE - Home Banking

La password è stata aggiornata correttamente.


La password scadrà il 11/05/2013

Clicca qui per accedere al servizio


www.bper.it

Banca popolare dell'Emilia Romagna - P.I.01153230360


ALLEGATO: NO MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO IL LINK!

SI TRATTA DI PHISHING CIOE' UNA FRODE TELEMATICA

mercoledì 21 novembre 2012

TRUFFA TELEMATICA VISA 2

 TRUFFA TELEMATICA VISA

INDIRIZZO DI PROVENIENZA:     Servizio Clienti Visa (sicurezza@visaitalia.com) Fate Attenzione non è Visa


OGGETTO: Notifica di sicurezza - attivita sospette sulla carta di credito!


TESTO MESSAGGIO :

Gentile Cliente,


----------------------------------------------------------------------------------------


Il nostro servizio di sicurezza ha rilevato un attivitа illegale sulla carta di credito.

Per la vostra sicurezza, abbiamo bisogno di verificare la tua identitа.

Per completare il processo di verifica la identitа deve scaricare

documento allegato alla e-mail e seguire le istruzioni per controllare.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Se si ignora questa e-mail la vostra carta di credito verrа temporaneamente disattivato.


Ricordatevi di usare il nostro sito web per tenersi informati da VISA


Grazie,

Servizio Clienti.



Copyright 1999-2012 VerifiedbyVisa. Tutti i diritti riservati.


ALLEGATO: SI MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO L'ALLEGATO!

SI TRATTA DI PHISHING CIOE' UNA FRODE TELEMATICA

TRUFFA TELEMATICA Banca popolare dell'Emilia Romagna 2

 TRUFFA TELEMATICA Banca popolare dell'Emilia Romagna

INDIRIZZO DI PROVENIENZA: Banca popolare dell'Emilia Romagna (clienti@bper.it) Fate Attenzione non è Banca popolare dell'Emilia RomagnA  in quanto anche se il dominio è lo stesso non invia mai modulistica per completare nulla via email ma solo tramite posta, fax e in banca.


OGGETTO: Servizio Clienti di Banca Popolare dell'Emilia Romagna‏

TESTO MESSAGGIO :

Gentile cliente,

Hai 1 nuovo messaggio dal Servizio Clienti di Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Un nuovo errore nell'inserimento della Password causerà il blocco del servizio causerà il blocco del servizio.
La tua utenza è stata quindi bloccata per questioni di sicurezza.

Ci occorre la tua collaborazione per risolvere un problema che si è verificato con il tuo conto.
Pertanto, alcune funzionalit à del tuo conto rimarranno temporaneamente limitate fintanto che il problema non verrà risolto.

Effettua l'accesso all'Home Banking, cliccando qui.

Distinti Saluti
Banca popolare dell'Emilia Romagna - P.I.01153230360

---------------------------------------------------------------------------
Abbiamo bisogno della tua collaborazione
---------------------------------------------------------------------------


ALLEGATO: NO MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO IL LINK!

SI TRATTA DI PHISHING CIOE' UNA FRODE TELEMATICA

giovedì 15 novembre 2012

TRUFFA TELEMATICA POSTE PAY

 TRUFFA TELEMATICA POSTE PAY

INDIRIZZO DI PROVENIENZA:         Servizi PostePay (support@sicurezza.it)  Fate Attenzione non è POSTE ITALIANE


OGGETTO: Conto Bloccato‏


TESTO MESSAGGIO :

Gentile cliente,

Ha ricevuto questa mail perchè vedendo i vari accessi al suo account abbiamo il sospetto che terzi ne facciano uso. Al fine di tutelare la vostra sicurezza, abbiamo momentaneamente bloccato l'accesso al suo conto online.

Per poter ripristinare il servizio, le chiediamo di verificare la sua identità cliccando sul link che segue.

Per accedere alla pagina di verifica clicca qui

Ci scusiamo per l'inconveniente.

Grazie,
Gianluca Bruno,
PostePay.


ALLEGATO: NO MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO IL  LINK!

SI TRATTA DI PHISHING CIOE' UNA FRODE TELEMATICA

martedì 13 novembre 2012

TRUFFA TELEMATICA PER DONAZIONE

Nelle nostre caselle di posta elettronica siamo tempestati ogni giorno da spam ed alcuni di questi riguardano investimenti in denaro o donazioni.

Un consiglio spassionato ignorate tutto e fatevi 2 risate alla faccia del cattivo di turno che intende raggirarvi  con la lacrimuccia e con la storia della strage familiare, capisco che con questa crisi ogni spiraglio di guadagno viene visto come un'ancora di salvezza ma io fossi in voi lascerei perdere in ogni caso, questo perchè non riceverete mai quello che vi promette, anzi tenteranno di raggirarvi chiedendovi dei soldi per le Spese di commissione o altro e gli unici soldi che si muoveranno saranno i vostri perchè usciranno dalle vostre tasche senza mai più farne ritorno per conto della signora o signorina di turno, a buoni intenditori poche parole.


INDIRIZZO MAIL DI PROVENIENZA: MARIE (cffdolto.adm@moov.mg)

OGGETTO: Bonjour ,‏


Ecco il testo della mail:

In Versione Italiana:

Ciao,
Sono in contatto con voi in questo modo perché voglio comunicare con il mondo e fare qualcosa che non dovrebbe essere. Soffro di una malattia molto grave che quasi non riesco a dormire. Ho intenzione di metterti in possesso del mio biens.J 'aveva lavorato nel settore petrolifero in Kuwait. Poi ho deciso di creare più centri. Riempio una valigia e CERLE o 2,5 milioni di euro sono ancora oggi in una banca estera in Africa. So che non si sa, ma quello che vi chiedo è di fare di Dio il tuo cuore santo per realizzare i miei progetti con questo dono è per dire, costruire centri di assistenza sociale. Voglio che tu vada a contatto con il mio avvocato da quando ho acquisito tutta la mia vita e l'unica cosa che posso fare su questa terra prima di andare è sapere che questo dono li renderà felici la persona a cui lo farò. In effetti sono malato e mi sto avvicinando la mia morte è ciò che il mio medico per confermare che mi lascia un po 'perplesso, per contattarvi era una grande riflessione. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di avere i miei figli e mi sono sposato. Dopo cinque anni insieme, mio marito è morto in un incidente. Se siete d'accordo poi aspettare la vostra risposta alla mia lettera. Pregate per me, perché io sono in una situazione critica.

In Versione Francese:

Bonjour ,
Je vous contacte de la sorte car je souhaite communiquer avec le monde et fais une chose que je devrais peut être pas dû. Je souffre d'une maladie très grave que je n’arrive presque pas à trouver le sommeil. J'envisage de vous mettre en possession de mes biens.J'avais travaillé dans le secteur pétrolier au Koweït. Ensuite j'avais décidé de mettre en place plusieurs centres. J’ai une mallette remplir et cerlé,soit 2.500.000 d’Euros qui sont jusqu'à ce jour dans une banque étrangère en AFRIQUE . Je sais qu’on se connait pas, mais ce que je demande à DIEU c’est de rendre votre cœur saint afin de réaliser mes projets avec ce don c'est à dire, construire des centres d'aide sociale. Je veux que vous rentriez en contacte avec mon notaire puisque Je l'ai acquise toute ma vie et la seule chose que je pourrai faire de bien sur cette terre avant de m'en aller c'est de savoir que ce don servira à rendre heureux la personne a qui je le ferai. En effet je suis gravement malade et je suis à l’approche de ma mort c’est ce que mon docteur me la confirmer ce qui me laisse un peu perplexe, pour avoir vous contacter a été une grande réflexion. Malheureusement nous n'avons pas eu la chance d'avoir des enfants mon marie et moi. Après Cinq années de vie commune, mon époux est mort dans un accident. Si Vous êtes d'accord j'attends alors votre réponse à ma lettre. Veuillez prier pour moi car je suis dans une situation critique. 




TRUFFA TELEMATICA PAYPAL

TRUFFA TELEMATICA PAYPAL 

INDIRIZZO DI PROVENIENZA:     "Ripristino, PayPal"(ripristino@paypal.it) Fate Attenzione non è PAYPAL


OGGETTO: Ripristino del tuo conto


TESTO MESSAGGIO :

In seguito a una recente revisione del tuo conto PayPal,

e emersa la necessita di maggiori informazioni sulla tua attivita,

per aumentare la tua sicurezza.

E nostra intenzione ripristinare l'accesso al tuo conto al piu presto e ci scusiamo
per il disagio.

Perche l'accesso al mio conto e limitato?

L'accesso al tuo conto e stato limitato per i seguenti motivi:

Desideriamo verificare che non siano stati effettuati accessi non autorizzati al tuo
conto.

Ottenere il ripristino completando tutte la informazioni sul modulo allegato.

Scarica e compila il modulo allegato a questa lettera.

PayPal  S.p.A. IVA 08658331007


ALLEGATO: SI MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO L'ALLEGATO!

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TRUFFA TELEMATICA POSTE ITALIANE

TRUFFA TELEMATICA POSTE ITALIANE

INDIRIZZO DI PROVENIENZA:     Poste Italiane (bpiol2344@poste.it) Fate Attenzione non è un'indirizzo reale di poste.it


OGGETTO: Conto Bloccato

TESTO MESSAGGIO :

Gentile cliente,


Ha ricevuto questa mail perche vedendo i vari accessi al suo account abbiamo il sospetto che terzi ne facciano uso. Al fine di tutelare la vostra sicurezza, abbiamo momentaneamente bloccato l'accesso al suo conto online.

Per poter ripristinare il servizio, le chiediamo di verificare la sua identita cliccando sul link che segue.

Per accedere alla pagina di verifica clicca qui.

Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distinti Saluti,
Matteo Moretti,
Poste Italiane.


LINK : SI MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO!

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TRUFFA TELEMATICA UNICREDIT BIS

TRUFFA TELEMATICA UNICREDIT

INDIRIZZO DI PROVENIENZA:            Unicredit (yqdjoue@ratafeli.it) Fate Attenzione non è UNICREDIT


OGGETTO: Conto Bloccato E806‏

TESTO MESSAGGIO :

Gentile cliente,

Ha ricevuto questa mail perche vedendo i vari accessi al suo account
abbiamo il sospetto che terzi ne facciano uso. Al fine di tutelare la vostra
sicurezza, abbiamo momentaneamente bloccato l'accesso al suo conto
online.

Per poter ripristinare il servizio, le chiediamo di verificare la sua identita
cliccando sul link che segue.

Per accedere alla pagina di verifica clicca qui.

Ci scusiamo per l'inconveniente.
Distinti Saluti,
Matteo Moretti,
Unicredit 2012.



LINK : SI MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO!

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TRUFFA TELEMATICA UNICREDIT

TRUFFA TELEMATICA UNICREDIT

INDIRIZZO DI PROVENIENZA:        Unicredit (iwshefx@ratafeli.it) Fate Attenzione non è UNICREDIT


OGGETTO: Conto Bloccato E584‏

TESTO MESSAGGIO :

Gentile cliente,

Ha ricevuto questa mail perche vedendo i vari accessi al suo account
abbiamo il sospetto che terzi ne facciano uso. Al fine di tutelare la vostra
sicurezza, abbiamo momentaneamente bloccato l'accesso al suo conto
online.

Per poter ripristinare il servizio, le chiediamo di verificare la sua identita
cliccando sul link che segue.

Per accedere alla pagina di verifica clicca qui.

Ci scusiamo per l'inconveniente.
Distinti Saluti,
Matteo Moretti,
Unicredit 2012.



LINK : SI MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO!

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TRUFFA TELEMATICA Banca popolare dell'Emilia Romagna

TRUFFA TELEMATICA Banca popolare dell'Emilia Romagna

INDIRIZZO DI PROVENIENZA: Banca popolare dell'Emilia Romagna (simona@bper.it) Fate Attenzione non è Banca popolare dell'Emilia RomagnA  in quanto anche se il dominio è lo stesso non invia mai modulistica per completare nulla via email ma solo tramite posta, fax e in banca.


OGGETTO: Comunicazioni BPER‏

TESTO MESSAGGIO :

Gentile Cliente ,

Scaricare e completare il documento allegato per effettuare l'aggiornamento dei dati per poter continuare a utilizzare il vostro conto.

Se la nostra richiesta viene ignorata, non avremo altra scelta che bloccare temporaneamente il suo conto BPER.
La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.

Distinti Saluti
?Banca Popolare dell'Emilia Romagna



ALLEGATO: SI MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO L'ALLEGATO!

SI TRATTA DI PHISHING CIOE' UNA FRODE TELEMATICA

TRUFFA TELEMATICA VISA

Di seguito vi riporto per intero il testo e le indicazioni per smarscherare la truffa telematica che gli hacker tentano nei confronti dei possesori di carta Visa, non rispondete mai e fate attenzione sempre agli indirizzi di provenienza, le banche e gli enti comunicano sempre per posta scritta e per appuntamento in sede, prestate molta attenzione a non aprire mai gli allegati di queste mail:


TRUFFA TELEMATICA VISA 

INDIRIZZO DI PROVENIENZA:     Servizio Clienti Visa (uzhtux@libero.it) Fate Attenzione non è Visa


OGGETTO: Per garantirti la massima sicurezza la sua carta e stata bloccata.‏


TESTO MESSAGGIO :

Per garantirti la massima sicurezza la sua carta VISA / Mastercard è stata bloccata per ulteriori acquisti con Verifid By Visa / Mastercard Secure code.

Per riabilitare la tua carta al servizio Verifid By Visa / Mastercard Secure code :
Scaricare e completare il documento allegato per effettuare l'aggiornamento dei dati.

Se la nostra richiesta viene ignorata, non avremo altra scelta che bloccare temporaneamente il suo account.

Al termine di queste semplici operazioni la tua carta sarà nuovamente abilitata al servizio Verifid By Visa / Mastercard Secure code.




ALLEGATO: SI MA NON APRITE PER NESSUN MOTIVO L'ALLEGATO!

SI TRATTA DI PHISHING CIOE' UNA FRODE TELEMATICA

TRUFFE TELEMATICHE E PHISHING

Da oggi in questa sezione troverete le ultime scoperte in ambito di segnalazioni riguardanti le truffe telematiche come il phishing cioè quelle e-mail fraudolente che si spacciano per Poste Italiane, Banche di ogni circuito ed  hanno lo scopo di rubare ed acquisire illecitamente i vostri dati sensibili per poterne fare un uso improprio tipo svuotare il vostro conto corrente, effurare acquisti on line a vostra insaputa o nella peggiore delle situazioni clonare la vostra identità e spacciarsi per voi sui social network ecc, a seguire avrete modo di trovare le mie segnalazioni con indirizzi di posta elettronica e testo della mail fraudolenta per potervi regolare sulla veridicità o meno delle informazioni richieste.


martedì 6 novembre 2012

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

Di seguito vi indico come stilare il certificato di stato di famiglia senza recarsi in comune e pagare il costo di 14,62 di marca da bollo:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
(articolo 46 d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(cognome)                         (nome)

nato a __________________ (___) il ____________________________________________________
(luogo)     (provincia)                  (giorno, mese, anno)

e residente a _________________ in _____________________________________________________
(luogo)                             (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
che la propria famiglia si compone di:

1. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)                 (giorno, mese, anno)        (luogo)

____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

2. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)                 (giorno, mese, anno)        (luogo)

_____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

3. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)                 (giorno, mese, anno)        (luogo)

_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

4. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)                 (giorno, mese, anno)        (luogo)

_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)


_____________                        ________________________________
.( luogo e data)                             (Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)*


Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.


Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445

venerdì 12 ottobre 2012

Cassazione Penale , Sezione III, Sentenza n° 37049 del 26 Settembre 2012 [Catena sant'antonio e vendite piramidali sono illegali]

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza del 9 febbraio 2010, il Tribunale di Tolmezzo ha condannato l’imputato alla pena della sola ammenda, per il reato di cui agli artt. 5 e 7 della legge 17 agosto 2005, n. 173 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), per avere, quale titolare di due siti web, promosso e realizzato attività e strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

2. - Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata coree appello, chiedendone l’annullamento.

2.1. - Si denunciano, in primo luogo, l’erronea valutazione delle prove e la mancata assunzione di prova decisiva relativa alla richiesta di verifica delle modalità di funzionamento del sistema informatico dei siti. Secondo la prospettazione difensiva, il sistema funzionava nel seguente modo: a) l’utente dichiarava di voler acquistare il bene proposto e veniva inserito, dopo aver pagato € 34,00 per l’ordinazione, in una delle quattro liste del prodotto regalo che aveva scelto; b) al momento dell’iscrizione, veniva contestualmente generata un’e-mail con i dati per il pagamento; c) per ogni premio, per consentire a tutti gli scritti di ricevere in regalo, venivano create solo quattro liste, che non funzionavano all’infinito, ma venivano, a un certo punto e con certi meccanismi, chiuse; d) quanto a tali meccanismi, vi era, ogni 7 iscrizioni, un’iscrizione a spese del sito, in modo che a tutti, in un lasso di tempo più o meno breve, era garantito l’ottenimento dell’oggetto desiderato; e) ciò corrispondeva, per il sito Internet, ad un costo del 14% circa su ogni € 34,00 incassati; f) l’oggetto o il corrispettivo minimo erano inviati, non solo al primo della lista, ma anche a chi non aveva mai ottenuto alcun oggetto e a chi aveva più bonus; g) ad esempio, in una lista di 14 iscrizioni, affinché il quindicesimo iscritto potesse ricevere l’oggetto, sarebbero servite 210 iscrizioni, ma non avrebbe conseguito il bene solo un utente, ma anche i 14 che lo precedevano.

2.2. - Si deduce, in secondo luogo l’erronea applicazione delle norme incriminatrici, sul rilievo che nessuna reclutamento era stato operato dall’imputato, perché l’iscrizione al sito avveniva per libera scelta e mai all’insaputa degli interessati, con la comunicazione dei dati e la lettura e l’approvazione del regolamento e il rilascio delle dichiarazioni relative ai dati sensibili. Vi era, in sostanza, un versamento iniziale, a fronte del quale l’utente poteva scegliere la strategia per ottenere prima il bene, spostandosi di lista, ottenendo bonus aggiuntivi, modificando l’oggetto la sua scelta con la conseguenza che la somma versata, di non rilevante entità, non poteva essere considerata a fondo perduto, perché la controprestazione non era inesistente.

Considerato in diritto

3. - L’impugnazione presentata - da qualificarsi come ricorso per cassazione, in quanto proposta contro una sentenza di condanna alla sola ammenda, inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - è inammissibile.

3.1. - I motivi di doglianza possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla riconducibilità dell’attività svolta dall’imputato alla categoria delle vendite piramidali e delle cosiddette «catene di Sant’Antonio», di cui all’articolo 5 della legge numero 173 del 2005.

Talee ultima disposizione (la cui inosservanza è sanzionata dal successivo articolo 7) vieta, in particolare: a) la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura; b) la promozione e l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant’Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone, in cui il diritto reclutare si trasferisce all’infinito previo pagamento di un corrispettivo.

Nel caso in esame, la struttura creata dall’imputato - per come descritta nel ricorso - rientra pienamente nella prima di tali di tali due categorie, perché i partecipanti al sistema non svolgono alcuna attività di vendita o di promozione della vendita di beni o servizi, ma ricevono un beneficio economico solo dal mero reclutamento dì nuovi soggetti; reclutamento in conseguenza del quale vedono aumentare - secondo i meccanismi previsti nel sito web e puntualmente descritti nel ricorso - la loro probabilità di conseguire il premio, che costituisce per loro un corrispettivo meramente eventuale. In altri termini, a fronte del pagamento dell’iniziale somma di denaro, il soggetto che si iscrive al sistema non può ottenere alcuna controprestazione, se non in conseguenza del reclutamento di nuovi soggetti da parte del sistema stesso.
Ne a tali conclusioni può obiettarsi - come fa la difesa dell’imputato - che l’adesione al sistema da parte degli interessati è sempre stata volontaria, perché la norma incriminatrice non richiede l’involontarietà dell’adesione quale presupposto per la sussistenza del reato.

Il reato contestato risulta, dunque - secondo quanto correttamente evidenziato nella sentenza impugnata - pienamente integrato, per la perfetta corrispondenza tra la condotta tenuta e la fattispecie incriminatrice, senza alcuna necessità dì ricorrere agli elementi presuntivi di cui al successivo art. 6 della legge n. 173 del 2005, i quali costituiscono un mero ausilio per l’interprete nei casi che - diversamente da quello in esame - si presentano incerti.

3.2. - Quanto, poi, alla prescrizione del reato eventualmente intervenuta dopo la pronuncia della sentenza d’appello, è sufficiente osservare che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

lunedì 1 ottobre 2012

MODULO ISTITUZIONE CANE DI QUARTIERE

                                                                               
Per richiedere che il vostro cane di quartiere venga tutelato a norma di legge, ecco di seguito il modulo di richiesta per istituirlo da inviare al sindaco del vostro comunoe el distretto ASL più vicino.





Al Sig. Sindaco del Comune di xxxxx



Oggetto: richiesta istituzione cane di quartiere


I sottoscritti cittadini, tutti residente nel quartiere di………………………….. in xxxx

Premesso che:
-    da tempo vive nel predetto quartiere un cane di razza………….. di taglia………………
      di colore………………, sesso……….., dalla presumibile età di……………, indicato con il                  
      nome di …………….;
-    il cane viene regolarmente accudito e alimentato;
-    il sig………………… si dichiara disponibile a ricoprire il ruolo di tutore del cane in oggetto

CHIEDONO

Che il cane………………. per come individuato in premessa, venga istituito e riconosciuto come cane di quartiere, così come previsto dagli artt. xx e xx del Regolamento Comunale della città xxxx per la tutela degli animali


Luogo e Data                                                                                                        Firma





















martedì 11 settembre 2012

Giudice di Pace Ceccano, Sentenza n. 400 del 17 aprile 2012 [risarcimento danni subiti da sbalzi di corrente elettrica]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dirittoCon atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del 16.07.09, ore di rito, la Società Enel Spa con sede in Roma, nella persona del r.l.p.t., per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta , dei danni subiti a causa del danneggiamento di apparecchi elettrici ed elettronici a seguito di sbalzi di tensione verificatisi dal 15 al 18 novembre 2007 e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in loro favore, nella misura pari ad € 1.100,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari.



All'udienza di comparizione del 21.07.09 a cui era stata rinviata d'ufficio, parte attrice si riportava agli atti depositati e ne chiedeva l'integrale accoglimento: si costituita l'Enel Spa, la quale contestava ogni addebito e la causa veniva rinviata per le richieste di cui all'art. 320 cpc, all'udienza del 20.04.2010.



Espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 04.02.2011, per la precisazione delle conclusioni.



All'udienza del 4.02.11 la causa veniva rinviata per la discussione, all'udienza del 27.05.11 con termine per note sino a detta udienza.



All'udienza del 27.05.11 la causa veniva trattenuta per la decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda formulata da parte attrice, allo stato merita accoglimento per quanto di ragione.



I Sig.ri G. e D. M. quali titolari di due distinte utenze elettriche, site in Ceccano, Via XXX, convenivano in giudizio la società Enel Spa, assumendo di aver subito danni agli apparecchi elettrici ed elettronici, a causa di sbalzi di corrente, verificatisi nel periodo 15 – 18 novembre 2007: nella specie computer, televisore Saba e Mivar, decoder sat philips, playstation sony M.D. e un televisore rex, videoregistratore e radioregistratore M.G..



Si costituiva in giudizio la società Enel Spa, la quale contestava ogni ordine di responsabilità.



Le attività istruttorie espletate fanno ritenere che la domanda formulata da parte attrice sia provata.



In particolare il teste T., dipendente Enel, escusso all'udienza del 18.06.2010, confermava che il servizio di somministrazione dell'energia elettrica, era stato ripristinato il giorno 18.11.2007, ore 18:00 e che i contatori erano stati sostituiti, in quanto si era verificato il mancato funzionamento delle fasi.



Malfunzionamento confermato anche dal teste P., dipendente Enel, il quale ha riferito di aver effettuato due interventi sui contatori degli attori.



Pertanto non vi è dubbio delle anomalie riscontrate. Sulle possibili cause, il teste di parte attrice Sig. A., tecnico ed elettronico, confermava dei possibili sbalzi di corrente: del resto la stessa parte convenuta nulla ha fatto per dimostrare il contrario.



Veniamo alla possibile responsabilità. La domanda deve ritenersi proponibile e procedibile avendo gli istanti provato di aver messo in mora la Spa Enel Distribuzione e di aver in corso con detta società un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Che l'evento sia avvenuto è confermato anche dalla stessa società che, in risposta alla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli istanti, comunicava di non essere responsabile. Pertanto gli attori hanno provato i fatti posti alla base della domanda, mentre la convenuta non ha provato i fatti posti alla base delle eccezioni. Nessuna prova contraria ha fornito la convenuta Enel distribuzione che, ha solo contestato la domanda sul presupposto che gli istanti non hanno dato prova che il loro impianto elettrico fosse conforme alla legislazione vigente. E' opinione di questo Giudice che la disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione; pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica, costituente attività pericolosa, l'Enel distribuzione cagioni danno ad un terzo, è tenuta al risarcimento, ex art. 2050 c.c., se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele o autonome iniziative. Inoltre esiste un obbligo contrattuale di fornitura di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione che prevede, tra l'altro, il rispetto dei limiti garantiti (230 V +/- 10%) il cui mancato rispetto configura un inadempimento contrattuale a carico dell'ente distributore che è tenuto non soltanto alla semplice utilizzabilità dell'energia ma, anche, alla sicurezza dell'erogazione di essa. Pertanto, a norma degli artt. 1218, 2043 e 2050 c.c. l'Enel Distribuzione, che ha cagionato un danno ingiusto agli istanti, deve risarcire tale danno.



Dello stesso avviso la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III 15.05.2007 n. 11193).



Per quanto concerne il quantum, il Sig. M.D. depositava 2 fatture emesse dal centro Assistenza Tecnica A.L. dell'importo complessivo di € 252,00, ricevuta fiscale emessa da T.C. sas dell'importo di € 35,00 preventivo redatto da A.G. di € 600,00 e della ditta A. per € 60,00 e quindi per complessivi € 947,00; M.G. depositava fattura emessa dalla ditta A. dell'importo di € 156,00.



Pertanto, questo Giudice ritiene di dover liquidare in favore del Sig. D.M. la somma di € 600,00 ed in favore di G.M.156,00. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d'ufficio, come in dispositivo tenendo conto della somma liquidata, nonché dell'attività processuale svolta.



P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Ceccano nella persona della Dott.ssa Caterina Di Vito pronunciando sulla domanda formulata dai Sig.ri M.G. e M.D. nei confronti della Società Enel Spa, nella p. del r.l.p.t., disattesa ogni altra eccezione e difesa così decide.



A) dichiara la Spa ENEL responsabile dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, la condanna, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Sig. G.M. della somma di € 156,00 ed in favore del Sig. D.M. della somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;



B) condanna altresì la Spa Enel, nella p. del r.l.p.t. Al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice che liquida per ognuno, in complessivi € 550,00 di cui 50,00 per spese, € 300,00 per diritti ed € 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA.



Sentenza esecutiva come per legge.



Così deciso in Ceccano il 13.04.2012



IL GIUDICE DI PACE



depositato in cancelleria il 17.04.2012.

mercoledì 27 giugno 2012

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 [La PEC non obbliga il legale ad eleggere il proprio domicilio]

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 15 luglio 2008 la società Hapimag Italia s.r.l. impugnava la sentenza del tribunale di Teramo del 10 - 17 dicembre 2007, che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a I.T., per mancata osservanza della procedura di cui alla legge n. 223/91, sul presupposto che tale recesso si inserisse nell'ambito di un licenziamento collettivo. Negava di essere soggetta alla disciplina sui licenziamenti collettivi, sia perché svolgeva un'attività stagionale che, come tale, era esclusa, per espressa previsione dell'art. 24, comma 4, della legge n. 223/91, da tale disciplina, sia perché non aveva una consistenza occupazionale superiore a 15 dipendenti, comunque richiesta per l'applicabilità della legge stessa. Ribadiva poi l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, giacché la decisione di non tenere inoperosi lavoratori con contratto a tempo indeterminato per alcuni mesi l'anno e, quindi, di darsi un diverso assetto economico-produttivo, rientrava nel potere dell'imprenditore, insindacabile da parte del giudice.

Sosteneva, infine, di aver fatto richiesta al Centro per l'impiego e all'Agenzia delle entrate per conoscere i redditi dell'appellata dal 2005, e se la stessa si fosse iscritta alle liste di collocamento, riservandosi di produrre la relativa documentazione fino all'udienza.

Resisteva la I., contestando che l'attività svolta dall'appellante fosse stagionale, giacché, anche dopo la richiesta della relativa licenza, nel 2004, essa aveva continuato a svolgere la propria attività per tutto l'anno solare e con lo stesso numero di dipendenti, mentre all'indomani del licenziamento di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, aveva riassunto una dipendente sempre a tempo indeterminato. Rilevava che, ai fini della consistenza occupazionale, andavano computati anche i dipendenti con contratto a termine, che non fossero stati assunti per sopperire ad esigenze contingenti ed eccezionali. Quanto poi all'esistenza del giustificato motivo oggettivo, rinviava alla difesa spiegata sul punto in primo grado.

2. La corte d'appello dell'Aquila con sentenza del 18 settembre 2008 - 8 ottobre 2008 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. In particolare la corte d'appello riteneva che il licenziamento non potesse che qualificarsi come individuale, essendo stato intimato come tale dalla società datrice di lavoro. Riteneva inoltre che la trasformazione in stagionale dell'attività della società, che in precedenza si svolgeva nel corso di tutto l'anno, non costituiva giustificato motivo oggettivo dell'intimato licenziamento per mancanza di nesso di causalità con la determinazione datoriale di risolvere il rapporto di lavoro. Non teneva conto delle deduzioni della società quanto al requisito numerico perché fatte in riferimento alla prospettazione del licenziamento collettivo. Nulla poi la società aveva provato quanto all'aliunde perceptum.

3. Avverso questa pronuncia la società propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

L'intimata non ha svolto difesa alcuna.

4. La Sezione Lavoro di questa corte, con ordinanza interlocutoria del 15 novembre 2011 - 18 gennaio 2012, n. 702, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite ravvisando un contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'art. 82 regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.

In tale ordinanza la Sezione Lavoro pone in rilievo che la società Hapimag Italia s.p.a. ha notificato il ricorso per cassazione a I.T. presso il procuratore domiciliatario costituito in secondo grado, non presso il suo studio (secondo l'indicazione del domicilio data dalla parte nella procura alle liti), ma nella cancelleria della Corte d'appello dell'Aquila. Trattandosi di procuratore esercente fuori della circoscrizione del tribunale cui era assegnato (il giudizio di appello si è svolto dinanzi alla Corte d'appello dell'Aquila, il procuratore domiciliatario era residente in Atri, circondario di Teramo), deve valutarsi se alla fattispecie trovi applicazione, o no, l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, per il quale il procuratore che esercita il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi in difetto che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Ricorda l'ordinanza citata che fino ad epoca recente la giurisprudenza (Cass., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20845) ha ritenuto che tale elezione di domicilio ex lege assume rilievo tanto ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, che per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche la elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti, senza che il principio incontri deroghe per il rito del lavoro (Cass., sez. lav., 2 settembre 2010, n. 19001). In prospettiva diversa si pone Cass., sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587, che, partendo da un'interpretazione letterale dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, ritiene che la disposizione da esso denunziata si applica al giudizio di primo grado (come si evince dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale") e trova applicazione al giudizio d'appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratio della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l'onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione.

5. Fissata la causa all'odierna udienza pubblica innanzi a queste Sezioni Unite, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in cui sostiene la ritualità della notifica del ricorso per cassazione fatta presso la cancelleria della Corte d'appello dell'Aquila essendo il difensore della parte intimata domiciliato ex lege presso la cancelleria di quella corte in quanto iscritto nell'albo professionale del tribunale di Teramo e quindi in una circoscrizione diversa da quella in cui aveva sede la corte d'appello.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. In particolare contesta la ritenuta assenza di nesso causale tra la scelta per la riduzione dell'attività da annuale a stagionate ed il licenziamento intimato.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 108 del 1990. Sostiene la deducibilità di un giudicato esterno formatosi in altra controversia con altri due dipendenti licenziati nelle stesse circostanze. Il giudicato secondo la ricorrente concernerebbe la consistenza occupazionale inferiore a 15 dipendenti con conseguente applicabilità della cosiddetta tutela obbligatoria.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1 della legge n. 108 del 1990. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il motivo d'appello sulla consistenza occupazionale riguardasse solo l'applicabilità della legge n. 223 del 1991 e non anche il licenziamento individuale.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. 1 della legge n. 108 del 1990 con riferimento alla deducibilità dell'aliunde perceptum.

2. Preliminare all'esame del merito del ricorso è la verifica della sua ammissibilità in ragione della ritualità, o no, della sua notifica alla parte intimata presso il suo procuratore in appello, domiciliato ex lege presso la cancelleria della corte d'appello dell'Aquila in applicazione dell'art. 82 cit. Tale verifica implica l'esame della questione di diritto posta nella richiamata ordinanza interlocutoria della sezione lavoro (ord., 15 novembre 2011 - 18 gennaio 2012, n. 702) e che ha ad oggetto l'interpretazione di tale disposizione; questione sulla quale si è radicato il denunciato contrasto di giurisprudenza della cui composizione sono state investite queste sezioni unite.

3. L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, recante norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n.36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore - disposizione questa che, pur essendo risalente nel tempo, è rimasta immutata e tuttora vigente anche dopo l'entrata in vigore del codice di procedura civile del 1940 e delle varie leggi di riforma che si sono succedute nel tempo - prevede che gli avvocati - e, prima della soppressione dell'albo dei procuratori legali ex art. 3 l. 24 febbraio 1997, n. 27, i procuratori - i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati - devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. Ed aggiunge che, in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

L'onere di elezione di domicilio non esclude che comunque - come recita l'art. 4 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - gli avvocati iscritti in un albo possano esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello ed i Tribunali (nonché, in passato, alle Preture) della Repubblica. Mentre davanti alla Corte di cassazione (ed altri organi giurisdizionali, quali in particolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti in sede giurisdizionale) il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'apposito albo speciale.

L'art. 82 contiene quindi un duplice riferimento topografico: alla circoscrizione del tribunale e alla sede dell'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

3.1. Il primo riferimento si raccorda all'albo degli avvocati di cui all'art. 17 r.d.l. n. 1578/33 tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso ciascun tribunale, al quale sono iscritti, a domanda, gli avvocati per l'esercizio della professione forense e che presuppone che l'avvocato abbia la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata (art. 26 r.d.l. cit.); cfr. l'art. 31 r.d.l. cit. che prescrive che la domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza. L'art. 10 r.d.l. cit. poi prescrive che l'avvocato debba risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma il Presidente del Tribunale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.

L'iscrizione a tale albo deve costantemente sussistere per svolgere l'attività difensiva; la cancellazione dall'albo costituisce tipica sanzione disciplinare (art. 40 r.d.l. cit.).

Alla circoscrizione del tribunale fa riferimento anche l'art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (sull'esercizio della professione in uno Stato membro dell'UE) che prevede che per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso dei prescritti titoli, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale. Gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione, anche di un diverso distretto, nella quale intendano fissare la propria residenza (art. 6 legge 4 marzo 1991, n. 67). La perimetrazione del circondario dei singoli tribunali è stata rivista dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado.

3.2. Il secondo riferimento topografico coincide con la sede - e quindi con il comune dove è ubicata la sede - dell'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

Quindi l'avvocato che è assegnato a una determinata circoscrizione del tribunale può esercitare innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria che ha sede in quella circoscrizione senza necessità di elezione di domicilio altrove. Ma se quest'ultima ha sede in una diversa circoscrizione, l'avvocato è onerato dell'elezione di domicilio nel luogo sede dell'autorità giudiziaria adita; altrimenti opera ex lege l'elezione di domicilio presso la cancelleria di quella autorità giudiziaria.

Il collegamento topografico posto dall'art. 82 comporta una vicinanza dell'avvocato alla sede dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è instaurato il giudizio per essere quest'ultima interna al territorio della circoscrizione del tribunale dove è l'albo professionale al quale è iscritto l'avvocato. La finalità è quella di agevolare le comunicazioni e le notificazioni all'avvocato; finalità questa che è maggiormente evidente se si pensa all'epoca in cui la norma è stata posta e al diverso contesto dei mezzi di comunicazione che la connotava a fronte del progresso tecnologico dell'epoca attuale. Basti considerare che recentemente l'art. 48, lett. d), d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con mod., dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito nel codice di rito l'art. 149-bis sulla notificazione a mezzo di posta elettronica. E prima ancora l'art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263, aveva aggiunto un terzo comma nell'art. 136 c.p.c. che prevede la possibilità delle comunicazioni di cancelleria mediante telefax o posta elettronica.

Pur in questo diverso contesto di comunicazioni e notifiche effettuabili anche in via telematica, la finalità dell'art. 82 è rimasta quella originaria: l'avvocato, in quanto iscritto all'albo del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è instaurato il giudizio, deve essere "prossimo" a quest'ultima. In difetto di tale prossimità topografica, scatta un onere di elezione di domicilio che, ove disatteso, comporta la domiciliazione ex lege presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass., sez. 1, 9 marzo 1977, n. 976) ha sottolineato come l'art. 82 mira a rendere più agevoli e sollecite le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali.

4. Questa esigenza di prossimità topografica si ritrova anche in altre disposizioni processuali.

L'art. 58 att. c.p.c., con riferimento alla costituzione delle parti nel giudizio innanzi al giudice di pace, prevede che alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 319 c.p.c., le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.

L'art. 366 c.p.c., prima della modifica introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), l. 12 novembre 2011, n. 183 (di cui si dirà infra), prevedeva che, se il ricorrente non avesse eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sarebbero state fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

L'art. 480 c.p.c., prescrive che il precetto deve inoltre contenere, tra l'altro, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione ed in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Analoghe disposizioni, nel codice di rito, sono contenute negli artt. 492 (con riferimento al pignoramento), 638 (quanto al procedimento per ingiunzione), 660 (relativamente alle intimazioni di licenza o di sfratto) e nell'art. 22 legge n. 689 del 1981 (in tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione prima della novella di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150).

Anche nel giudizio amministrativo c'è analogo onere processuale. L'art. 25 cod. proc. amm. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come sostituito dall'art. 11, lett. e), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195) prevede che la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; e nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

5. Il disposto dell'art. 82 cit. comporta quindi, per l'avvocato che difende in un giudizio innanzi ad un'autorità giudiziaria con sede in una circoscrizione diversa da quella del tribunale presso il quale è l'albo dove egli è iscritto, un onere di elezione di domicilio al fine di assicurare la "prossimità" dell'avvocato per ogni comunicazione o notifica.

La conseguenza del mancato rispetto di tale onere, che ha una connotazione quasi sanzionatoria in senso lato, è l'elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria suddetta; ciò che significa in concreto una marcata difficoltà per l'avvocato di avere notizia di comunicazioni e notificazioni fattegli presso la cancelleria, anche se, fin da epoca risalente (Cass., sez. 3, 10 agosto 1965, n. 1919), sì è precisato che comunque vi è, non già un obbligo, ma solo una facoltà per il notificante di effettuare la notifica presso la cancelleria (cfr. anche Cass., sez. lav., 22 novembre 1995, n. 12064; sez. 2, 4 maggio 2005, n. 9225). Ma se il notificante si avvale di tale facoltà, la notifica è rituale.

Si è quindi dubitato della proporzionalità (e quindi della ragionevolezza: art. 3, primo comma, Cost.) di una così radicale conseguenza dell'inosservanza di un onere processuale, nonché della sua compatibilità con il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e, più recentemente, con il canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.); e la questione è stata più volte portata con incidente di costituzionalità innanzi alla Corte costituzionale. La quale, dopo aver ritenuto ragioni di inammissibilità della questione, preclusive dell'esame del merito (ord. n. 455 del 1999 e n. 13 del 2006), con una successiva ordinanza (ord. n. 5 del 2007) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 cit., in combinato disposto con l'art. 330 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Ha affermato la Corte che la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, esprime una scelta ragionevole e quindi non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione; mentre tale mancata elezione di domicilio non impedisce né rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il difensore ben può con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere, ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa, in quanto detta forma di notificazione, fra l'altro, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al difensore dalle norme impugnate e quindi è a lui imputabile. La Corte ha poi evidenziato che l'operatività della domiciliazione nella cancelleria deriva da una scelta volontaria del difensore, il quale, pur essendo consapevole di esercitare fuori dal circondario in cui è iscritto, ha omesso l'elezione di domicilio; ed ha aggiunto che la parte ha comunque il diritto di chiedere al proprio difensore il risarcimento integrale dei danni patiti, in ragione dell'agire non diligente di quest'ultimo, che non sia venuto a conoscenza del processo di appello e che non abbia conseguentemente apprestato una difesa.

In precedenza la Corte (ord. n. 62 del 1985) aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui dispone che, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, le notificazioni si eseguono presso la cancelleria del giudice stesso ed il cancelliere non è tenuto a darne notizia alla parte interessata. Parimenti la Corte (ord. n. 231 del 2002) aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva analogo onere di elezione di domicilio, atteso che tale prescrizione “risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione” (conf. ord. n. 391 del 2007); disposizione questa che però è stata successivamente dichiarata incostituzionale, nel suo quarto e quinto comma, dalla stessa Corte (sent. n. 365 del 2010) proprio in ragione del mutato contesto normativo con la previsione di nuove modalità (e tecniche) di notifica (per questo profilo v. infra).

6. La questione di costituzionalità, di cui si è appena detto, è stata sollevata e decisa nel contesto e sul presupposto dell'interpretazione corrente dell'art. 82 cit.

6.1. La giurisprudenza di questa Corte da una parte, fin da epoca risalente, ha innanzi tutto affermato la permanente vigenza della disposizione anche dopo l'introduzione del nuovo codice di procedura civile del 1940; cfr. ex plurimis Cass., sez. 1, 31 luglio 1954, n. n. 2823, che, interpretando l'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, posto in relazione agli artt. 285 e 170 c.p.c., ha affermato che, nella ipotesi in cui il procuratore legalmente esercente ometta di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale è in corso il processo se fuori della circoscrizione del tribunale cui egli è assegnato, devono ritenersi pienamente valide le notificazioni eseguite presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria medesima. Ed ha precisato che l'art. 82 non può ritenersi tacitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito (e segnatamente dell'art. 170 c.p.c.), né delle norme che disciplinano l'iscrizione nell'albo dei procuratori. Conf. Cass., sez. 3, 10 agosto 1965, n. 1919, che ha ribadito la perdurante vigenza dell'art. 82 dato che l'art. 170 c.p.c. - a cui rinvia l'art. 285 c.p.c. per la notificazione della sentenza agli effetti della decorrenza del termine per l'impugnazione - si limita ad indicare soltanto la persona nei cui confronti la notifica deve essere effettuata, senza determinare anche il luogo in cui la notifica deve essere eseguita. Conf. Cass., sez. 2, 23 maggio 1975, n. 2053; sez. 2, 5 agosto 1976, n. 3018.

6.2. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha accolto un'interpretazione letterale, come palesata dalla chiara lettera della disposizione: gli avvocati esercenti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale dove, tenuto dal locale consiglio dell'ordine degli avvocati, è l'albo al quale essi sono iscritti, hanno l'onere di domiciliarsi nel comune dove ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale svolgono la loro attività difensiva ove tale comune non sia ricompreso nella circoscrizione suddetta. Il riferimento generico all'autorità giudiziaria comprende ogni giudice, sia quello di primo grado che quello dell'impugnazione. Per il giudizio di cassazione l'art. 82 non opera sol perché l'onere di elezione di domicilio è previsto specificamente dall'art. 366 c.p.c.; ma la disciplina è analoga (salvo quanto si dirà oltre): l'avvocato, iscritto all'albo speciale di cui al l'art. 33 r.d.l. n. 1578/33, è anch'egli tenuto ad eleggere domicilio nel comune di Roma.

Il riferimento al tribunale, contenuto nell'art. 82, vale ad individuare, non già l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, bensì l'albo professionale al quale l'avvocato è iscritto. L'assegnazione dell'avvocato al tribunale significa null'altro che iscrizione nell'albo professionale tenuto da ciascun ordine circondariale degli avvocati presso ogni tribunale che ha quindi come riferimento territoriale la circoscrizione del tribunale stesso (v. art. 14 r.d.l. n. 1578/33 che prevede che per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e, in passato, un albo di procuratori).

Invece ampio - e nient'affatto limitato al tribunale - è il riferimento all’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso", sicché, in disparte le disposizioni speciali quali quelle dettate per il giudizio civile di cassazione dall'art. 366 c.p.p. e ora per il giudizio amministrativo dall'art. 25 cod.proc.amm., la disposizione riguarda anche i giudizi proposti in sede di impugnazione e segnatamente quelli instaurati innanzi alle corti d'appello.

Del resto mentre esistono gli ordini circondariali che provvedono alla tenuta degli albi degli avvocati presso ciascun tribunale, non esiste un albo distrettuale costituito dall'insieme degli albi del circondario compresi nel distretto. Né l'art. 82 fa in alcun modo riferimento all'insieme degli albi dei circondario compresi nel distretto sia perché manca un dato testuale da cui ciò possa desumersi, sia perché quando la legge professionale ha inteso assegnare rilevanza al livello distrettuale, pur in mancanza di un albo distrettuale, lo ha fatto espressamente. L'art. 5 prevedeva, prima della soppressione dell'albo dei procuratori, che i procuratori legali potevano esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui era compreso l'ordine circondariale presso il quale erano iscritti. Analoga disposizione è tuttora prevista dall'art. 8 per i praticanti procuratori.

Ma nell'art. 82 il livello distrettuale non viene in rilievo.

6.3. Questa giurisprudenza ha trovato ripetute conferme: cfr. Cass., sez. lav., 26 ottobre 1987, n. 7899; sez. 1, 3 aprile 1992, n. 4081; sez. 1, 17 febbraio 1995, n. 1736. Inoltre in senso conforme: Cass., sez. 2, 23 dicembre 1999, n. 14476; sez. 1, 23 febbraio 2000, n. 2059; sez. 3, 28 luglio 2004, n. 14254; sez. 2, 25 febbraio 2008, n. 4812; sez. 2, 11 marzo 2008, n. 6502; sez. lav., 20 giugno 2008, n. 17005; sez. lav., 23 febbraio 2009, n. 27166; nonché sia pur solo implicitamente, anche Cass., sez. 2, 11 aprile 2002, n. 5185; sez. 1, 26 ottobre 2007, n. 22542; sez. 3, 7 aprile 2009, n. 8377.

In particolare Cass., sez. 3, 25 maggio 1977, n. 2170, ha poi precisato che la disposizione dell'art. 82 deve essere interpretata nel senso che il luogo di elezione del domicilio deve trovarsi nel comune ove siede l'autorità giudiziaria e non già in un comune diverso, sia pure sito nello stesso circondario; se si verifica quest'ultima ipotesi, il domicilio si intende eletto ex lege nella cancelleria del giudice procedente.

Con riferimento specifico al giudizio d'appello questa Corte (Cass., sez. 2, 15 maggio 1996, n. 4502) ha affermato che l'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui il procuratore che si trovi ad esercitare il proprio ufficio in giudizio istituito dinanzi ad un'autorità giudiziaria avente la sede fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato deve, al momento della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede detta autorità e mantenervelo per tutto il corso del processo e, in caso di mancato adempimento di tale onere, il suo domicilio si intende eletto presso la cancelleria del giudice adito - trova applicazione anche nei giudizi innanzi alle corti di appello, in quanto si riferisce all'attività svolta dal procuratore innanzi a qualsiasi giudice avente sede in luogo non compreso nella circoscrizione del tribunale al quale egli è assegnato, ed opera, altresì, nel caso in cui, in un giudizio pendente innanzi alla corte di appello, a seguito dell'istituzione di un nuovo tribunale (nella specie, quello di Noia operante in forza della l. n. 125 del 1992), il procuratore risulti iscritto all'ordine professionale costituito presso il nuovo tribunale e privo, nella città sede della corte di appello (nell'ipotesi, Napoli), di un domicilio eletto diverso da quello presunto ex art. 82 r.d. cit.; con la conseguenza che, nell'indicata ipotesi, le comunicazioni al predetto procuratore devono ritenersi validamente e ritualmente effettuate presso la cancelleria della corte medesima.

In senso conforme cfr. anche Cass., sez. 6 - 2, 5 maggio 2011, n. 9924; sez. lav., 2 settembre 2010, n. 19001; sez. 3, 19 giugno 2009, n. 14360; sez. 1, 9 maggio 2002, n. 6692.

Può infine ricordarsi che queste stesse Sezioni Unite (Cass., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20845) hanno affermato che ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - tuttora vigente e non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

7. Questo orientamento tradizionale e più volte ripetuto è stato recentemente disatteso da Cass., sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587, che all'opposto ha affermato che l'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 - secondo cui i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge “fuori della circoscrizione del tribunale” al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell'elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla “circoscrizione del tribunale” e trova applicazione al giudizio d'appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la rado della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l'onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione; ne consegue che, ove il procuratore sia esercente all'interno del distretto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la cancelleria della corte d'appello è inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione. Successivamente Cass., sez. 2, 12 maggio 2010, n. 11486, ha ritenuto di dover aderire a questo nuovo orientamento limitandosi a ribadire che il richiamato art. 82 si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale", e trova applicazione al giudizio di appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori dal distretto (conf. da ultimo, Cass., sez. 3, 20 settembre 2011, n. 19125).

8. Il contrasto di giurisprudenza, denunciato dalla Sezione Lavoro con la citata ordinanza di rimessione della questione a queste Sezioni Unite, va risolto ribadendo l'orientamento tradizionale di cui si è finora detto.

L'interpretazione accolta da Cass. n. 13587/2009, che in realtà non costituisce un vero e proprio revirement perché non si pone in critico confronto con l'opposto orientamento fino ad allora seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, offre una lettura dell'art. 82 che contrasta con la sua lettera. Afferma infatti che “la disposizione, facendo riferimento alla "circoscrizione del tribunale" si riferisce evidentemente al giudizio di primo grado.”.

Ma, in disparte il rilievo che il tribunale può essere anche giudice di secondo grado atteso che l'appello nei confronti delle sentenze del giudice di pace è deciso dal tribunale (art. 341 c.p.c.), il riferimento topografico alla "circoscrizione del tribunale" - come già sopra rilevato - vale ad identificare non già l'autorità innanzi alla quale è in corso il giudizio, bensì l'albo professionale al quale è iscritto l'avvocato, albo che è tenuto su base della circoscrizione di ciascun tribunale e non già del distretto della corte d'appello.

Invece per identificare il giudice innanzi al quale è in corso il giudizio l'art. 82 utilizza un termine assai ampio (autorità giudiziaria) che comprende sia il tribunale che la corte d'appello; ed in tanto non opera per la corte di cassazione perché è previsto un albo speciale ed una disposizione specifica (art. 366 c.p.c.).

Non può quindi dirsi che l'art. 82 sia stato dettato solo per il giudizio di primo grado.

Inoltre l'orientamento qui disatteso, se da una parte trae dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale" una limitazione dell'operatività della regola processuale dettata dall'art. 82, confinandola al solo giudizio di primo grado, d'altra parte però non si limita a negarne l'applicazione al giudizio d'appello, ma per quest'ultimo individua un precetto similare affermando che l'onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 sussiste nel caso in cui l'avvocato non sia iscritto in nessun albo professionale di alcuna delle circoscrizioni che compongono il distretto della corte d'appello. Ossia l'art. 82 conterrebbe anche l'ulteriore regola per cui il procuratore iscritto in un distretto di corte d'appello diverso da quello dove ha sede la corte d'appello innanzi alla quale si svolge il giudizio d'appello deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede la corte d'appello presso la quale il giudizio è in corso. Ciò però non è affatto detto dall'art. 82 che non considera l'ipotesi del procuratore che esercita fuori distretto (della corte d'appello), ma solo quella del procuratore che esercita fuori circoscrizione (del tribunale). Per predicare la diversa regola processuale ritenuta dall'orientamento qui disatteso non vi è alcun aggancio testuale nell'art. 82 che, al fine dell'onere di elezione di domicilio, non contiene alcun riferimento al distretto; rilievo che appare insuperabile, tanto più che - come già notato - quando la legge professionale ha ritenuto rilevante la dimensione distrettuale, espressamente l'ha prevista (artt. 5 e 8 r.d.l. n. 1578/33).

Va quindi confermato l'orientamento in precedenza più volte affermato da questa corte, e sopra illustrato, alla stregua del quale deve ritenersi, nella specie, che il ricorso per cassazione sia stato correttamente notificato presso la cancelleria della corte d'appello dell'Aquila giacché il procuratore costituito dalla parte appellata ed attualmente intimata era assegnato alla circoscrizione del tribunale di Teramo nel cui territorio non ricadeva la sede della corte d'appello dell'Aquila. Quindi, ai sensi dell'art. 82 come sopra interpretato, tale procuratore aveva, nel giudizio d'appello, l'onere di eleggere domicilio nella sede dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procedeva (L'Aquila). Non avendo ottemperato a tale onere, le notifiche potevano ritualmente essergli fatte presso la cancelleria della corte d'appello dell'Aquila; così anche la notifica del ricorso per cassazione.

9. Deve però aggiungersi che l'indirizzo giurisprudenziale, qui disatteso con conferma di quello tradizionale, esprime comunque un comprensibile disagio nel continuare a fare applicazione di una norma processuale "datata", perché risalente negli anni, negli stessi termini in cui per lungo tempo è stata interpretata.

Le regole del processo civile però hanno carattere strumentale della tutela dei diritti e la loro interpretazione, rispetto all'evoluzione di questi (ossia delle situazioni sostanziali), è tendenzialmente stabile sicché la fedeltà ai precedenti (stare decisis), in cui si esprime la funzione nomofilattica di questa Corte, ha una valenza maggiore, così come è in linea di massima giustificato (e tutelabile) l'affidamento che le parti fanno nella stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale delle regole del processo.

In proposito da una parte queste Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864) hanno elaborato una sorta di principio di precauzione, affermando che dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della norma processuale, ciascuna compatibile con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell'ambiente processuale o l'emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l'abbandono e consentano, pertanto, l'adozione dell'esegesi da ultimo formatasi.

D'altra parte, da ultimo, si è dato ingresso ad un principio innovatore a tutela dell'affidamento delle parti nella stabilità delle regole del processo, avendo queste sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144) ritenuto che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia, che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, ove tale "overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità, si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Si tratta di una limitata applicazione della dottrina del c.d. prospettive overruling: l'atto processuale compiuto al tempo della precedente giurisprudenza non è travolto da decadenza (o preclusione) sulla base di una nuova giurisprudenza, se connotata da imprevedibilità, la quale, sotto questo limitato aspetto, opera, in un certo senso, solo per il futuro.

Dopo quest'ultimo arresto giurisprudenziale risulta evidenziata la simmetria del profilo diacronico nel parallelismo tra controllo di costituzionalità e sindacato di legittimità.

Da una parte è possibile che una disposizione, oggetto di censura, sia inizialmente legittima e solo nel tempo divenga costituzionalmente illegittima per il mutamento del contesto normativo. La giurisprudenza costituzionale ha infatti elaborato la categoria dell'incostituzionalità sopravvenuta talché, ricorrendo tale evenienza, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale a partire da una certa data (cfr. da ultimo sent. n. 1 del 2012).

D'altra parte, sul piano del sindacato di legittimità, in particolare di questa Corte, è possibile non di meno ipotizzare che l'interpretazione di una disposizione muti nel tempo in ragione del diverso contesto normativo in cui si innesta e che quindi ci sia parimenti una modulazione diacronica del suo significato precettivo senza che ciò smentisca la natura meramente dichiarativa dell'interpretazione della legge fatta dalla giurisprudenza.

È questo il caso dell'art. 82 cit.

10. Deve infatti considerarsi che il quadro normativo in cui va letto l'art. 82 ha subito di recente una significativa evoluzione che rifluisce anche sull'interpretazione della disposizione stessa.

Dapprima il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito in legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito un nuovo articolo - il 149-bis - nella sezione 4 “Delle comunicazioni e delle notificazioni” del libro 1 del codice di procedura civile; articolo, intitolato “Notificazione a mezzo posta elettronica”, che prevede, al primo comma, che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Più recentemente il novellato art. 125 c.p.c., nel disciplinare il contenuto e sottoscrizione degli atti di parte, prescrive in generale che il difensore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Il periodo “Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax” è stato aggiunto dall'art. 2, comma 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14 settembre 2011, n. 148. Successivamente le parole “l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine” sono state così sostituite a quelle “il proprio indirizzo di posta elettronica certificata” dall'art. 25, comma 1, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183. Per espressa previsione dell'art. 25, comma 5, l. cit.: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (id est: 1 febbraio 2012 considerato che la legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2012: art. 36). Tale prescrizione ha carattere generale e riguarda sia il giudizio di primo grado che quello d'appello. Quanto poi al giudizio di cassazione è stato parallelamente novellato anche l'art. 366 c.p.c. che ora prevede che se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Le parole “ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine” sono state inserite dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), l. n. 183/2011 cit., operante anch'esso decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Quindi ora l'avvocato che difende davanti alla Corte di cassazione deve sì eleggere domicilio in Roma; ma ha un'alternativa: può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Il progressivo mutamento del contesto normativo è poi alla base della sentenza n. 365 del 2010 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 4 e 5 comma, l. n. 689 del 1981 “nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria”. L'art. 22 l. n. 689/1981, disposizione ora abrogata, prevedeva che se, nell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, mancava la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente venivano eseguite mediante deposito in cancelleria. Analoghe censure di costituzionalità in passato erano state ritenute manifestamente infondate (ord. n. 231 del 2002). Nuovamente investita, la Corte ha tenuto conto proprio del mutato contesto normativo in cui si inseriva l'onere di elezione di domicilio previsto dalla disposizione censurata osservando infatti che, in considerazione dei mutamenti intervenuti recentemente nei sistemi di comunicazione, il legislatore aveva modificato il quadro normativo riguardante le notificazioni. Ha quindi affermato: “Le recenti modifiche del quadro normativo mostrano un favor del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche. Sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l'evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l'effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all'opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, pertanto, viola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.”.

Marginalmente può ricordarsi che la stessa Corte, esercitando il suo potere regolamentare, ha novellato la disposizione che prevedeva per le parti l'onere di elezione di domicilio in Roma (in simmetria con l'art. 366 c.p.c.), lasciando solo l'onere di eleggere domicilio tout court (art. 3, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Ed allora - una volta che è divenuto operante in particolare il nuovo art. 125 c.p.c. con la previsione dell'obbligo del difensore di indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, ciò che consente una modalità semplificata di notificazione (art. 149 bis c.p.c.), talché l'art. 366 c.p.c., che prescriveva analogo specifico onere di elezione di domicilio per il giudizio di cassazione, ha previsto l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata come modalità alternativa alla domiciliazione - anche l'interpretazione dell'art. 82 cit., in chiave di prospective overrulling (ossia a partire dalla data suddetta - 1 febbraio 2012 -sicché non rileva ratione temporis nel caso di specie), va riadattata a questo mutato contesto normativo.

Si è infatti venuta a determinare una irragionevolezza intrinseca (giacché l'introduzione di una modalità di notificazione estremamente agevole, quale quella a mezzo di posta elettronica certificata, viene a soddisfare ex se l'esigenza di semplificazione e rapidità di comunicazioni e notificazioni, quale sottesa all'art. 82, non giustificandosi più, in tal caso, la domiciliazione ex lege in cancelleria), nonché un'ingiustificata differenziazione (perché per il giudizio di cassazione l'indicazione in ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata già esclude la domiciliazione ex lege in cancelleria, mentre nel giudizio d'appello è espressamente previsto ex art. 125 solo l'obbligo di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata). In questo così modificato contesto normativo - che ha già visto un sostanziale overruling anche della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 365 del 2010, cit., rispetto alle ord. n. 231 del 2002 e n. 391 del 2007, cit.) con l'introduzione, con pronuncia additiva, di modalità alternative all'elezione di domicilio in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione - sarebbe di assai dubbia ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e compatibilità con la garanzia della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) far derivare dalla mancata elezione di domicilio di cui all'art. 82 l'effetto della domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio anche nel caso in cui il difensore abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; ciò che parimenti soddisfa l'esigenza sottesa all'art. 82 di semplificazione del procedimento di notificazione e comunicazione degli atti.

Occorre allora accedere all'interpretazione adeguatrice affermando che, in simmetria con l'art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell'art. 125 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 82 cit. all'onere dell'elezione di domicilio si affianca - a partire dall'entrata in vigore delle recenti modifiche delle disposizioni appena citate - la possibilità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (che, rispetto alla notifica in cancelleria, è più spedita ed offre una garanzia molto maggiore per l'avvocato destinatario della notifica). L'esigenza di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, a partire dalla data suddetta, l'art. 82 cit. debba essere interpretato nel senso che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

11. Quindi conclusivamente - nel comporre il denunciato contrasto di giurisprudenza - può enunciarsi il seguente principio di diritto: “L'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate rispettivamente dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), l. 12 novembre 2011, n. 183, e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta dell'art. 2, comma 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.

12. Verificata l'ammissibilità del ricorso per essere rituale e tempestiva la sua notifica alla parte intimata presso la cancelleria della corte d'appello dell'Aquila, deve passarsi all'esame delle censure che esso muove alla sentenza impugnata.

Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.

13. Con valutazione di merito sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria la corte d'appello ha escluso, al fine della valutazione della legittimità dell'Intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il nesso di causalità tra l'avvenuta trasformazione in stagionale dell'attività della società e il recesso dal rapporto.

In particolare, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto la illegittimità del licenziamento argomentando che non era stata adottata la procedura sui licenziamenti collettivi, ricorrendone i presupposti, essendo stati licenziati 11 lavoratori, compresa l'odierna intimata, nell'arco di 120 giorni ed avendo la società una consistenza occupazionale maggiore di 15 dipendenti, la corte d'appello, dopo aver verificato che il licenziamento era stato in realtà intimato alla lavoratrice per giustificato motivo oggettivo e che quindi sì trattava di un licenziamento individuale e non già collettivo, ha comunque confermato la valutazione di illegittimità del recesso ritenendo insussistente il giustificato motivo oggettivo allegato dalla società.

La quale, essendosi determinata, nell'esercizio della sua libertà di impresa, a ridimensionare la sua attività (di gestione di villaggi turistici) trasformandola da annuale in stagionale, non era certo tenuta a conservare a tempo pieno tutto il suo personale anche per i mesi dell'anno in cui l'attività era sospesa. Correttamente la corte d'appello ha ritenuto che tale scelta di un diverso assetto economico-produttivo rientrasse nel potere discrezionale dell'imprenditore, non sindacabile in sede giudiziale. Tuttavia tale scelta doveva raccordarsi in concreto con la determinazione datoriale di risolvere il rapporto di lavoro. In proposito più volte questa corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 22 agosto 2007, n. 17887) ha affermato che il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità. Nel caso di specie - ha ritenuto la corte d'appello con valutazione squisitamente di merito - la ragione fornita dalla società per giustificare il licenziamento era in realtà pretestuosa, perché la circostanza della trasformazione da annuale in stagionale dell'attività d'impresa non giustificava la risoluzione del rapporto con i lavoratori licenziati, giacché non solo la società aveva continuato ad utilizzare tutti i lavoratori anche dopo la variazione di attività (la licenza per l'attività stagionale è dell'ottobre 2004, mentre i licenziamenti sono del novembre 2005), ma inoltre, sia pure in un arco di tempo più limitato, la sua attività continuava a svolgersi, per cui la predetta trasformazione avrebbe giustificato l'offerta di una conseguente trasformazione dei rapporti di lavoro in part-time verticale in concomitanza con la delimitazione temporale dell'attività. Ossia - stante il c.d. obbligo di repèchage più volte predicato dalla giurisprudenza di questa corte in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro (ex plurimis, Cass., sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7046) - la riduzione dell'attività da annuale a stagionale avrebbe giustificato la corrispondente riduzione del tempo di lavoro, anch'esso da annuale a stagionale.

Corretta quindi (nel senso di non contraddittoria) è l'inferenza deduttiva della corte d'appello che ha ritenuto non sussistere il nesso causale tra la trasformazione dell'attività della società da annuale in stagionale ed il licenziamento di tutti i lavoratori a tempo indeterminato senza che agli stessi venisse offerta, secondo correttezza e buona fede, una diversa modalità d'impiego e segnatamente la trasformazione in lavoro stagionale o part-time verticale.

Il licenziamento pertanto è stato dichiarato illegittimo non perché la corte d'appello abbia ritenuto censurabile la scelta imprenditoriale, sotto il profilo della congruità ed opportunità, di svolgere un'attività stagionale, scelta che rientrava senz'altro nella discrezionalità della società, ma perché quella corte, con valutazione di merito ad essa devoluta, ha ritenuto che non vi fosse nesso causale tra la scelta stessa ed il licenziamento della lavoratrice.

14. Parimenti rientra nella valutazione di merito della corte d'appello la ritenuta applicazione del regime di tutela c.d. reale della disciplina limitativa di licenziamenti individuali in ragione della sussistenza del requisito occupazionale (nella specie, occupazione di più di 15 dipendenti); valutazione di fatto peraltro confermativa di quella del giudice di primo grado che, seppur al diverso fine dell'applicabilità del regime di licenziamenti collettivi, parimenti aveva ritenuto sussistere tale requisito occupazionale. Mentre non rileva il giudicato formatosi inter alios in parallele, ma distinte, controversie tra la società ed altri lavoratori anch'essi licenziati nello stesso torno di tempo.

Giova solo ribadire che questa corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 13 marzo 2008, n. 6754) ha più volte affermato che al fine dell'operatività della disciplina riguardante il regime di stabilità reale, il requisito dimensionale dell'impresa in rapporto al numero dei dipendenti occupati, stabilito dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, deve tenere conto dei lavoratori a tempo parziale in proporzione della sola quota di orario effettivamente svolto e tale modalità di calcolo va applicata, per non incorrere in irragionevoli e quindi costituzionalmente illegittime disparità di trattamento, anche in riferimento a periodi precedenti all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 61 del 2000, che una siffatta regola ha esplicitato. Cfr. anche Cass., sez. lav., 10 2 febbraio 2004, n. 2546, che, con riferimento proprio alla variabilità del livello occupazionale strutturalmente connessa al carattere dell'attività produttiva, quale quella alberghiera, che richiede normalmente il ricorso al contratto a termine o al part-time verticale, ha precisato che il riferimento al criterio medio-statistico della normale occupazione trova conferma nella specifica disciplina del part-time e, per l'individuazione dell'arco di tempo in cui calcolare tale media, il periodo temporale utilizzabile più appropriato è quello riferito all'anno. Sicché, con questa puntualizzazione, devono ritenersi computabili anche i lavoratori a termine o con part-time verticale.

15. Nulla ha provato la società quanto all’aliunde perceptum da conteggiare eventualmente in detrazione rispetto alle spettanze della lavoratrice illegittimamente licenziata.

Va ribadito (Cass., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5532) che il risarcimento dei danni spettanti al lavoratore illegittimamente licenziato, parametrato economicamente dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 alla misura delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fosse stato illegittimamente licenziato, può essere diminuito solo se il datore di lavoro assolve all’onere di provare che il lavoratore ha goduto, nel periodo dell’illegittimo licenziamento, di altra retribuzione in una diversa occupazione, che faccia diminuire l’ammontare dei danni subiti a causa del licenziamento (aliunde perceptum).

16. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.